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L'intermediazione e solo un illecito amministrativo?

Inviato: 05/02/2003 - 19:18
da bisca
Dopo la famosa mail arrivatomi ho contattato anche io un Giudice penale e ho chiesto informazioni su questo reato!
Be devo confermarvi che anche questo amico Giudice ha notato la mancanza nel decreto 31 Maggio 2002 di questo divieto.
Anche lui come il collega della mail ha ravvisato la volonta del legislatore che il divieto di intermediazione posto nella legge per la raccolta classica delle scommesse sia diretto al concessiionario e non ai cittadini per tanto anche lui ha cercato nel librone del codice penale e non vi ha ravvisato quale pena possa applicare al solo reato di intermediazione.
In sostanza non è un reato ma un illecito amministrativo!
E anche lui ha ribadito che un cittatino denunciato per il solo reato di intermediazione e NIENTE ALTRO ne possa uscire indenno da un processo.
Inoltre ha aggiunto che non tutti i Giudici la penserebbero come lui :lol:
quindi meglio non farlo :wink:
Che vi devo di! più.

Inviato: 06/02/2003 - 19:46
da primularossa
ho letto con estremo interesse il tuo intervento sulla questione dell'intermediazione; vorrei dare anche io il mio contributo nel dibattere una questione di diritto che vede da una parte gli organi di polizia affermare che la ns. trattasi di attività  di intermediazione, dall'altra gli organi preposti al giudizio parlano sempre più di prestazioni di servizi,quindi di soggetti mandatari riferendosi non solo al rapporto cts concessionario ma addirittura ctd bookmaker.
ed infatti in entrambi i casi il rapporto è tra lo scommettitore ed il concessionario o bookmaker che sia del resto una cosa è parlare di contratto di mandato altra cosa è contratto di intermediazione; la legittimità  del conferimento dell'incarico di mandato, si desume dallo art.88 nel caso del concessionario o dall'autorizzazione del bookmaker.
tanto è che in questo ultimo caso, le vicende hanno dato luogo all'esplicito coinvolgimento di profili di diritto comunitario la stessa corte di giustizia europea ha sostenuto che le scommesse sportive rientrano nella libera prestazione di servizi ex art.49 del trattato, donde deriva il diritto di stabilimento previsto nella norma stessa...........
gli stessi tribunali penali iniziano a prenderne atto sostenendo che il ctd predispone un servizio telematico di prenotazione senza la possibilità  di interferire sugli aspetti organizzativi e gestionali trattandosi nel caso di specie di attività  non soggetta al regime autorizzatorio dell'art.88 tulps bensì all'ottenimento della autorizzazione generale all'uso dei mezzi per la prenotazione e la raccolta delle scommesse..........
mi auguro di aver fatto ancor più chiarezza.

Inviato: 07/02/2003 - 18:00
da bisca
La Cassazione non è di questo parere.
Leggi le ultime sentenze

Inviato: 08/02/2003 - 13:29
da primularossa
scusami bisca, sinceramente dalle notizie in mio possesso non ci sono ultimamente sentenze in cassazione, in merito alla attuale formulazione delle 401 tranne, ma quella è risaputo alla famigerata 3 sez. Ti dirò di più attualmente in Italia ci sono circa 6 sentenze favorevoli di primo grado e tutte passate in giudicato.

Inviato: 08/02/2003 - 13:49
da bisca
articolo 4-bis della legge 13 dicembre 1989 n. 401 punisce chiunque - privo di concessione - svolga qualsiasi attività  organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero

Inoltre nella sentenza della Cassazione (appena la trovo ve la posto) recita che in base alla legge comunitaria della libertà  di stabilimento la normativa italiana per l'accettazione di scommesse è in linea con quella europea,pertanto è obbligatorio che un ctd abbia la licenza 88 T.U.L.P.S ma nello stesso tempo non la può avere perche lo stato la rilascia solo ai concessionari autorizzati.
Ciao

Inviato: 08/02/2003 - 13:52
da bisca
Sapevate che avevano aggiounto questo 4-bis alla 401?

Inviato: 08/02/2003 - 14:27
da primularossa
brusca credo che tu ti sia confuso, in quanto la sentenza della corte di giustizia europea per intenderci zanatti questore di verona dice ben altro........... rileggila attentamente perchè dice tutto il contrario

Inviato: 08/02/2003 - 14:53
da renica
primularossa ha scritto:brusca credo che tu ti sia confuso, in quanto la sentenza della corte di giustizia europea per intenderci zanatti questore di verona dice ben altro........... rileggila attentamente perchè dice tutto il contrario


Guarda che sia il Consiglio di stato(amministrativo)che la Cassazzione(penale) danno torto ai ctd collegati con i book inglesi.
Sicuramenti ci saranno Tar o tribunali che la penseranno in modo diverso ma poi alla fine del procedimento si perde.Purtroppo.

Inviato: 08/02/2003 - 23:36
da Nemesis
Calma, Bisca: sappiamo benissimo che c'è il 4-bis, così come sappiamo benissimo che c'è anche il 4-ter. Verrebbe da chiedersi: se il 4-bis va interpretato come dici tu (senza distinguere tra attività  organizzata e attività  non organizzata sul territorio nazionale), che bisogno c'era di fare il 4-ter? Posto che se non è per i CTD torna a essere per i Concessionari, perchè il legislatore non ne ha inglobato il contenuto nello stesso 4-bis? In fin dei conti ciò era stato fatto, in quanto nel Dicembre 2000 in Parlamento era in discussione un emendamento che proponeva il 4-bis per "...qualsiasi attività  legata alla raccolta di scommesse, ancorchè non organizzata...", testo questo che avrebbe dato adito a ben pochi dubbi; però è stato bocciato a favore della doppia esposizione 4-bis + 4-ter. Perchè? Mi spieghi dov'è che vedi uno dei principi fondamentali della prassi giuridica, e cioè l'assoluta chiarezza del dettato normativo che ne determina la tassatività ? Comunque non è nemmeno questo il punto da discutere; diamo per scontato anche noi che il legislatore, obnubilato in quei frenetici giorni dalla necessità  di approvare in tempo utile il "capitolato di spesa" dell'Azienda-Italia, terrorizzato dalla possibilità  di "un'amministrazione controllata", abbia affrontato con superficiale leggerezza il problema creando così, colposamente, le condizioni per un fraintendimento della propria volontà . Diciamo che la sua volontà  era quella di lasciare le scommesse ai soli soggetti autorizzati ai sensi dell'88 TULPS. Qui entra in ballo la sentenza Zenatti della Corte di Giustizia Europea. L'unica sentenza in merito della Cassazione mi risulta essere quella già  citata da Primularossa, a meno che tu non ti riferisca a sentenze di Cassazione in fase di incidente probatorio, e cioè di annullamento di sentenze dei Tribunali del Riesame contro le quali alcune Procure si sono appellate. In effetti qui ci sono stati dei capovolgimenti di sentenze favorevoli ai CTD, ma te ne voglio citare uno recentemente verificatosi nella mia regione. La norma incriminatrice viene disapplicata dal Tribunale del Riesame sulla base della sentenza Zenatti, la Procura ricorre in Cassazione, la Cassazione ritiene legittimo il ricorso e rimanda tutto indietro al Tribunale specificando che "...la stessa sentenza Zenatti dice che nulla osta a una legislazione nazionale in contrasto con quella comunitaria...". Il CTD stavolta viene chiuso e il titolare ufficialmente indagato. Il dato per me sconcertante è che la sentenza Zenatti dice, sì, quel che recita la Cassazione, ma specifica (il testo esatto adesso non l'ho sotto mano) che tale normativa "...deve essere motivata da obiettivi di ordine pubblico e sociale, e spetta al giudice a quo rilevarne la consistenza... e che eventuali benefici fiscali e contributivi devono esser considerati elementi accessori e non determinanti". Caro Bisca, io ho una (bellissima) bambina di 4 anni e mezzo che sa già  leggere e capire il significato "elementare" di ciò che legge. Se le faccio leggere la sentenza Zenatti, anche lei saprà  poi dirmi quel che hanno detto quei Giudici di Cassazione. Quindi i casi sono due:
1) la mia bambina, nonostante la tenerissima età , è già  capace di fare il Giudice;
2) "quei" Giudici dovrebbero tornare alla scuola materna insieme alla mia bambina.
Saluti.

Inviato: 09/02/2003 - 09:09
da primularossa
nemesis, complimenti mi hai letto nel pensiero ciò che tu dici è la sacro santa verità  ecco perchè io precedentemente ho detto a brusca che la zenatti diceva proprio il contrario di ciò che lui asseriva, inoltre per dovere di cronaca una recente sentenza di primo grado pronunciata da un giudice monocratico assolve perchè il fatto non sussiste un ctd sentenza del 15 dicembre 2002 e di già  passata in giudicato; il giudice in questione(ho letto io personalmente la sentenza) sostiene che l'attività  del ctd era lecita in quanto lo stesso autorizzato dal ministero delle comunicazioni e quindi non soggetto al rilascio della licenza art.88 tulps adesso quel ctd sta per riaprire dopo 2 anni di calvario..... che paese il ns. prima si ditrugge un imprenditore poi si riabilita.

Inviato: 09/02/2003 - 10:10
da primularossa
Divisione Stampa e Informazione
COMUNICATO STAMPA n. 34/99
20 maggio 1999
Conclusioni dell'avvocato generale Fennelly nella causa C-67/98
Questore di Verona contro Diego Zenatti
L'AVVOCATO GENERALE RITIENE AMMISSIBILE LA NORMATIVA ITALIANA RESTRITTIVA DELL'ALLIBRAMENTO DELLE SCOMMESSE

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L'Avvocato Generale Fennelly ha suggerito alla Corte di dichiarare che le norme nazionali che garantiscono diritti speciali a taluni enti di allibrare scommesse su eventi sportivi sono compatibili con il diritto comunitario se sono imposte allo scopo di contrastare gli effetti dannosi delle scommesse

Antefatti
Il signor Zenatti gestisce in Italia un centro di scambio di informazioni sulle scommesse. Egli opera come un intermediario in Italia per conto di una società  di scommesse britannica trasmettendo le scommesse puntate dai clienti italiani su avvenimenti sportivi a mezzo fax o via Internet e comunicandone i risultati ai clienti.

Nel 1997 il Questore di Verona intimava al signor Zenatti di cessare tali attività , in quanto violavano le norme italiane che vietavano l'organizzazione delle scommesse, fatta eccezione per due enti sportivi. A questi due enti era consentito organizzare scommesse al fine di finanziare le loro attività  di pubblico interesse.

Al procedimento giudiziario faceva seguito un ricorso del Questore al consiglio di Stato il quale ha sottoposto alla Corte di giustizia una questione pregiudiziale di interpretazione delle norme comunitarie in materia di libera prestazione di servizi alla luce della normativa italiana sulle scommesse.

Il ruolo dell'avvocato generale
L'avvocato generale, che agisce in completa indipendenza e imparzialità , assiste la Corte nell'analizzare le circostanze e le problematiche giuridiche che emergono dalla causa, e rivolge alla Corte raccomandazioni circa le soluzione che essa, a suo avviso, dovrebbe dare alle questioni sottopostele dal giudice nazionale. Le sue conclusioni non sono vincolanti per la Corte.

Le conclusioni dell'avvocato generale Fennelly
L'avvocato generale ha dapprima concluso che l'attività  consistente nel ricevere scommesse da parte degli allibratori come pure l'attività  consistente nel trasmettere le scommesse a un allibratore nonché i risultati della scommessa ai clienti è un'attività  economica secondo l'accezione del Trattato. Inoltre tale attività  non è oggetto di una normativa armonizzata a livello comunitario.

Secondo l'avvocato generale, la restrizione sulle prestazioni organizzate di servizi di scommesse è vietata dal diritto comunitario a meno che non sia giustificata dal pubblico interesse. I criteri di pubblico interesse non debbono essere necessariamente gli stessi in ciascuno Stato membro. Tra i fattori di cui si deve tener conto rientrano le caratteristiche socio-culturali specifiche di ciascuno Stato membro, come pure i svariati tipi di giochi di azzardo in essi praticati.

Il procurare fondi per progetti socialmente utili non è una giustificazione accettabile per una siffatta restrizione, dato il suo carattere economico. La tutela dei consumatori dalle frodi sarebbe un obiettivo accettabile di pubblici interesse, ma solo se il giudice nazionale accerta che essi non sarebbero sufficientemente tutelati dalle norme applicabili agli allibratori inglesi. Sarebbe altresì consentito restringere le prestazioni di servizi di scommesse per motivi di politica sociale, al fine di contrastarne gli effetti dannosi dal punto di vista etico e finanziario. La restrizione deve essere idonea al raggiungimento dell'obiettivo perseguito e non deve eccedere quanto è necessario per il suo raggiungimento. Sarebbe inconferente con siffatto obiettivo di politica sociale se agli enti sportivi che fruiscono di diritti speciali per organizzare scommesse non venisse prescritto di cercare di ridurre la domanda di scommesse.

Trascorrerà  ancora un periodo di tempo indeterminato per la delibera da parte dei giudici della Corte di giustizia (dei quali l'avvocato generale non fa parte) prima che venga emessa la sentenza.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione, che non impegna la Corte di giustizia. Lingue disponibili: finlandese, francese, italiano e tedesco.

Per il testo integrale della sentenza consultare la nostra pagina Internet www.curia.eu.int verso le ore 15 di oggi.

Per maggiori informazioni rivolgersi all'Avv. Estella Cigna, tel. (00352) 4303-2582

Talune immagini dell'udienza sono disponibili su "Europe by Satellite" - Commissione europea, DG X, Servizio audiovisivo, L - 2920 Lussemburgo, tel. (352) 43 01 32392, fax (352) 4301 35249 o B - 1049 Bruxelles, tel. (32) 2 2950786, fax (32) 2 2301280.

Inviato: 10/02/2003 - 20:04
da Nemesis
Primularossa, grazie per il contributo e... per i complimenti! Sai, sono un tipo un po' vanesio! Scherzi a parte, sai darci qualche anticipazione sulla relazione relativa alla causa dei CTD Stanley (quella discussa a Ottobre e che doveva uscire a Gennaio per poi essere rinviata a non so quando)? Poi... ehm... quella sentenza di assoluzione di cui parli... se non ti crea problemi... potresti dirmi qualcosa di più preciso? Saluti.

Inviato: 11/02/2003 - 10:44
da primularossa
nemesis chiedimi e nei limiti del possibile ti dirò

Inviato: 11/02/2003 - 15:36
da Nemesis
primularossa ha scritto:nemesis chiedimi e nei limiti del possibile ti dirò


D'accordo.
1) Vedo che sei molto ben informata sulla Corte di Giustizia Europea e che conosci canali specifici per l'acquisizione di dati e informazioni; ti chiedevo se sai già  qualcosa sulla ormai celebre questione pregiudiziale sollevata dal Tribunale di Ascoli Piceno nel procedimento contro le Agenzie Stanley.
2) Per quanto riguarda l'assoluzione già  in giudicato di cui parlavi: si può sapere quale Tribunale l'ha pronunciata?
Saluti.