Messaggioda Pennell-one » 11/03/2022 - 15:40
Fonte: Jamma
ISI su apparecchi da intrattenimento, Bernardi: “Serve chiarezza su imponibile per tipo di gioco”
11 Marzo 2022 - 14:56
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Eugenio Bernardi scrive al Ministero dell’Economia e Finanze chiedendo ulteriori specificazioni per il settore Amusement, in particolare sull’imposta per gli intrattenimenti.
“Vengo a Voi – scrive Bernardi – nuovamente sull’argomento degli apparecchi meccanici, elettromeccanici (ovvero calciobalilla, carambole, dondolanti flipper ecc). I giorni scorsi l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monipoli (ADM) ha chiesto il pagamento dell’ISI (Imposta sui trattenimenti) sui giochi con la vecchia catalogazione AM1, AM2, AM3, AM4,AM5 e AM6, ormai superata dalla nuove regole tecniche. Tale imposta è stata pagata gli scorsi due anni nonostante le chiusure di molti mesi (11 totali su 24) a causa pandemia COVID19[1].
Nel frattempo ADM ha dato ulteriore proroga per l’autocertificazione degli apparecchi fino al 30 aprile p.v.(la scadenza dichiarata “perentoria” era al 28 febbraio u.s.)[2].
Ciò detto, potrebbe accadere che un gestore autocertifichi un prodotto, paghi l’ISI e quindi si senta tranquillo ma tale autocertificazione è sub iudice, ADM potrebbe sempre contestare la regolarità di quanto autocertificato e soprattutto la tipologia descritta [3].
Mi spiego ulteriormente:
Il 16 marzo i gestori dovrebbero andare a pagare una imposta con una dicitura AM1, AM2, AM3, AM4, AM5 e AM6 di apparecchi meccanici ed elettromeccanici; tecnicamente gli apparecchi non sono più catalogati come AM ma come dall’art.7 del 110 TULPS ovvero comma 7c-bis o 7 c-ter, quindi potrebbe succedere che il pagamento non viene registrato con la giusta dicitura. Si rischia che l’F24, tra qualche tempo, venga contestato[4].
Non avendo più la categoria AM ma solo 7c -bis o 7 c-ter (come specificato anche dal decreto 18 maggio 2021) l’imposta immagino abbia un importo uguale per tutti i prodotti con la stessa dicitura altrimenti serve specificare una sotto categoria che ad oggi non vedo, salvo si torni al vecchio sistema, quindi i gestori aderendo alla richiesta ADM rischiano di buttare via soldi e tempo. Anche perché sui futuri nulla osta, si parla di categoria apparecchio comma 7 c-bis (o 7 c-ter) tipologia meccanico o elettromeccanico ecc. non si fa riferimento alcuno alle vecchie tipologie…
Nessuno credo voglia non pagare per gli apparecchi in esercizio ma sarebbe necessaria maggiore chiarezza.
Mi pare incongruente con la norma il fatto che ADM dica di pagare con le vecchie categorie e si tuteli dicendo che tali importi non sono definitivi ma potranno variare…”.
[1] [04/03/2022] – Imposta sugli intrattenimenti connessa agli apparecchi da divertimento e intrattenimento senza vincita in denaro – pdf
[2] Determinazione direttoriale – REGISTRO UFFICIALE.0088302.23-02-2022-U- pdf
[3] (Vedasi circolare – [50811 del 03/02/2022] – Circolare n. 3 – Regolamentazione relativa agli apparecchi senza vincita in denaro di cui all’art. 110, comma 7 del TULPS – pdf con paragrafo richiamato. All’interno dell’applicativo, nel proprio profilo, l’utente ha visibilità della richiesta inoltrata, che, una volta presentata e acquisita dal sistema di protocollo informatico in uso all’Ufficio territorialmente competente, apparirà nello stato “protocollata”; l’applicativo procederà, di seguito, alla validazione della richiesta operando un riscontro di carattere tecnico, senza entrare nel merito e nel contenuto dell’autocertificazione, al cui controllo procederà in un secondo momento l’Ufficio nell’ambito delle ordinarie attività istituzionali.
[4] Decreto n. 398/CGV del 10 marzo 2010
10 marzo 2010 – Il Decreto n. 398/CGV del 10 marzo 2010, a firma del Direttore Generale, in corso di registrazione, conferma per l’anno 2010 le categorie di appartenenza e i relativi imponibili forfetari dell’imposta sugli intrattenimenti concernenti l’utilizzazione degli apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento ed intrattenimento
Decreto n. 398/CGV del 10 marzo 2010(93 kb)