Messaggioda Pennell-one » 16/03/2022 - 13:29
Fonte Jamma
Tar respinge ricorso contro ordinanza di Luino (VA): distanziometro non è sproporzionato come misura di contrasto al gioco d’azzardo patologico
15 Marzo 2022 - 15:56
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L’introduzione del distanziometro con una ordinanza adottata dal Comune di Luino non risulta essere una misura sproporzionata per il contrasto al gioco d’azzardo patologico.
E’ quanto ha stabilito il Tar della Lombardia respingendo il ricorso di un concessionario di rete
Per il giudice “Quanto alla misura adottata per contrastare la diffusione del fenomeno, ovvero la limitazione delle fasce orarie di attività degli apparecchi da gioco, la giurisprudenza si è attestata da tempo sul principio secondo cui la previsione di limitazioni orarie è idoneo strumento di lotta al fenomeno della ludopatia (Consiglio di Stato, sez. V 26 agosto 2020 n. 5225, che richiama il proprio precedente 5 giugno 2018 n. 3382).
In tale solco si pongono sia il Regolamento del Comune di Luino, che all’art. 5 demanda al Sindaco la “determinazione di specifiche fasce orarie di apertura/chiusura che garantiscano la maggior efficacia possibile per il raggiungimento dell’obiettivo di rendere difficoltoso il consumo di gioco in orari tradizionalmente e culturalmente dedicati alle relazioni familiari”, sia l’ordinanza sindacale impugnata, laddove afferma che “contrasto di fenomeni patologici connessi al disturbo da gioco d’azzardo può essere utilmente esercitato anche attraverso interventi volti e regolare e limitare l’accesso alle apparecchiature di gioco”.
Va poi aggiunto che nell’attuale momento storico la diffusione del fenomeno della ludopatia in ampie fasce della società civile costituisce un fatto notorio o, comunque, una nozione di fatto di comune esperienza (cfr. T.A.R. Veneto, sez. III 11 novembre 2019 n. 1109; T.A.R. Milano, sez. IV 15 marzo 2021 n. 665, che richiama l’art. 115 comma 2 c.p.c.), come attestano le numerose iniziative di contrasto assunte dalle autorità pubbliche a livello europeo, nazionale e regionale.
Tenuto conto di tali considerazioni, l’ordinanza impugnata e il presupposto Regolamento appaiono sorretti da un’adeguata istruttoria, che giustifica la misura adottata.
Sotto altro profilo, allo stato attuale delle conoscenze, non sembra irragionevole né sproporzionato imporre limitazioni ad attività economiche riconosciute scientificamente pericolose alla salute, proprio perché non si tratta dell’introduzione di una sorta di “proibizionismo”, che potrebbe sortire effetti contrari sul piano stesso della tutela della salute, né di divieto generalizzato, ma di regolamentazione in corrispondenza di luoghi particolari e di particolari fasce orarie a più alta fruibilità di esercizi di gioco (cfr. Consiglio di Stato, sez. III 19 dicembre 2019 n. 8563).
Quanto alla dedotta violazione dell’Intesa conclusa nell’ambito della Conferenza Unificata Stato – Regioni – Enti locali il 7 settembre 2017 con riferimento alla disciplina dell’orario e della mancata consultazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per il parere di competenza valga quanto segue.
Va ricordato che l’art. 1 comma 936 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha previsto che entro il 30 aprile 2016, in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, fossero definite le caratteristiche dei punti di vendita ove si raccoglie gioco pubblico, nonché i criteri per la loro distribuzione e concentrazione territoriale, al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell’ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori e di prevenire il rischio di accesso dei minori di età. La norma ha inoltre stabilito che “Le intese raggiunte in sede di Conferenza unificata sono recepite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti”.
La giurisprudenza prevalente – condivisa da questa Sezione – attribuisce carattere non cogente all’Intesa raggiunta, in data 7 settembre 2017, in sede di Conferenza Unificata (cfr. Consiglio di Stato Sez. IV n. 8/2021; idem Sez. V, nn. 4119, 4121, 4125, 5223, 5226, 6331 del 2020). Ciò in quanto il contenuto dell’Intesa stessa non è stato poi trasfuso nel previsto decreto ministeriale, che non è mai stato adottato. Sicchè all’Intesa non può attribuirsi alcun valore vincolante, neppure nella forma minima dell’atto di indirizzo rivolto agli Enti Locali (cfr. Tar Milano sez. IV 15 marzo 2021 n. 665).
Non essendo cogente l’Intesa, non può costituire parametro per lo scrutinio di legittimità dei provvedimenti impugnati”.