La società , accortasi dell'errore ha tempestivamente provveduto a comunicare l'accaduto (due giorni prima del disputarsi dell'evento) sia ad AAMS (Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato) sia ai clienti nonchè ad interrompere temporaneamente la raccolta e a correggere la quota riportandola al valore originariamente stabilito. A conclusione dell'evento Solsonica Rieti-Premiata Montegranaro le scommesse vincenti sono state aggiornate e pagate alla quota realmente intesa di 2,65".
L'articolo 1428 recita:"L'errore è causa di annullamento del contratto quando è essenziale e riconoscibile dall'altro contraente".
Riflessioni [modifica]
La struttura civilistica dell'errore, risente delle tradizionali distinzioni di teoria generale:
Si conosce un errore che determina la parte contraente a formare e dunque a manifestare la propria volontà in un senso piuttosto che in un altro (errore vizio o anche errore motivo), oppure un errore che induca unicamente ad emettere una dichiarazione incoerente con la reale volontà negoziale (errore ostativo); ciò si determina, ad esempio, a causa di errori di scrittura di un testo (scrivo 1000, mentre volevo indicare 100), o per l'uso di una lingua straniera con la quale non si ha dimestichezza.
L'errore può ulteriormente distinguersi in errore sul diritto e in errore sui fatti, dove per il primo si intende una falsa rappresentazione delle norme, mentre per il secondo una falsa rappresentazione dei fatti naturalistici (la distinzione è particolarmente insidiosa in diritto civile, dove, molte realtà di tutti i giorni sono frutto di definizioni giuridiche).
Il nostro codice, come visto, esige che l'errore sia essenziale e riconoscibile.
L'essenzialità è definita dall'art. 1429 c.c. secondo cui possiede tale carattere l'errore che a) è stato determinante del consenso e b) cade su una delle ipotesi menzionate dalla disposizione:
errore sulla natura o sull'oggetto del contratto;
errore sull'identità dell'oggetto della prestazione ovvero sopra una qualità dello stesso che, secondo il comune apprezzamento o in relazione alle circostanze, deve ritenersi determinante del consenso;
errore sull'identità o sulle qualità della persona dell'altro contraente, sempre che l'una o le altre siano state determinanti del consenso;
errore di diritto, ragione unica o principale del contratto.
Come è facile notare, all'interno di questo elenco si mischiano errori sulla dichiarazione e errori sui motivi; ad esempio, un errore sulla natura (cioè addirittura sulla causa) del contratto non può che essere un errore nella dichiarazione. V'è da notare che alla norma (anche a voler ammettere che non contenga un elenco tassativo) spetta il compito di separare i motivi informatori la volontà rilevanti per il diritto da quelli non rilevanti. Ne consegue che la nota affermazione secondo cui i motivi della contrattazione sono irrilevanti viene limitata proprio dall'art. 1429 c.c. La Relazione al Re (di accompagnamento all'entrata in vigore del codice del 1942) e parte della dottrina ritengono che l'elenco di cui alla disposizione in esame non abbia carattere tassativo. Nondimeno, per individuare ulteriori casi di errori essenziali si dovrebbe rinvenire la ratio dell'elenco in parola e ciò non pare agevole. Secondo taluni l'elenco comprenderebbe ipotesi paradigmatiche di errori riconoscibili; vale a dire che l'altro requisito preteso dalla legge (art. 1431 c.c.) concorrerebbe a stabilire per quali errori ci si può dolere.
Riconoscibile è l'errore che, in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto, ovvero alla qualità dei contraenti, una persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo.
Il giudizio de quo consiste, dunque, in un rimprovero (atteso che procede da una condotta men che diligente): esso viene formulato a carico del contraente non in errore (cfr. art. 1428 c.c.) e ciò in quanto siffatto requisito è posto a tutela dell'altrui affidamento incolpevole sulla conservazione del contratto.
Si è detto che l'errore è essenziale quando, oltre che avere ad oggetto una delle ipotesi di cui all'altr. 1429 c.c., è stato anche determinante del consenso. Tale requisito è esplicitamente richiesto per gli errori di cui ai numeri 2,3 e 4. In ordine all'ipotesi sub punto 1 esso deve considerasri in re ipsa, atteso che un errore sulla causa del contratto è sicuramente di tal gravità da essere giudicato determinante del consenso.
In questa prospettiva è possibile configurare un errore che, pur ricadendo su una delle ipotesi di cui ai numeri 2, 3 e 4 (nonché sulle altre che si volessero individuare in via interpretativa), risulti meramente incidente nel consenso: tale errore indurrebbe la parte non già a stipulare un contratto altrimenti non voluto, ma solo a concluderlo a diverse condizioni. La distinzione tra errore-vizio incidente ed errore-vizio determinante è testualmente prevista per l'ipotesi di dolo (art.1439-1440 c.c.). Dalla mancanza di un'apposita previsione dell'errore non determinante sotto la rubrica dell'errore sembra potersi desumere l'irrilevanza dell'errore non determinante del consenso. Nondimeno non deve trascurarsi che - dovendo tale errore essere comunque riconoscibile, ed essendo la riconoscibilità un giudizio - l'errore incidente e riconoscibile dovrebbe comunque potersi far valere quale fonte di responsabilità precontrattuale a carico del contraente non errore per non avere, questi, durante le trattative dispiegato quel diligente comportamento idoneo a rilevare l'errore medesimo.
Senz'altro irrilevante per il diritto è invece l'errore-motivo. Trattasi dell'errore consistente in un erroneo convincimento, non riconoscibile perché non oggettivizzato, ed in alcun modo manifestato all'altra parte. Tale comportamento viene quindi equiparato al motivo (da qui il nome dato alla fattispecie) nella stipulazione del contratto, e come quello non è causa di invalidità del contratto. Identica infatti ne è la ratio, da ritrovarsi nel legittimo affidamento delle parti nelle dichiarazioni di volontà rese vicendevolmente in sede di pattuizione.
Secondo una parte della dottrina, l'errore di calcolo (art. 1430 c.c.) costituisce un'ipotesi testuale di errore meramente incidente: lungi dall'essere un mero errore matematico a partire da fattori correttamente indicati nel negozio (patologia per la quale opererebbe una correzione materiale in sede di interpretazione del contratto), la fattispecie di cui all'articolo in parola riguarderebbe quei casi ove la parte, a causa di un errore su calcoli esterni al contenuto del contratto, ha formato la sua volontà direttamente rispetto al risultato, sì da concludere il contratto per una quantità diversa da quella che averebbe voluto se il calcolo fosse stato correttamente eseguito
Orbene in particolare soffermerei la questione nella lettura dell'articolo 1428 c.c. che recita testualmente:"L'errore è causa di annullamento del contratto quando è essenziale e riconoscibile dall'altro contraente".
errore causa annullamento del contratto....signori ma qui è il più classico esempio di errore essenziale e riconoscibile, NON VI SONO DUBBI.( mio modesto parere)
Qui si parla di @265 lo ripeto 265...due sei cinque...che è ben diversa da 2,65.
E' questo il punto della questione! fosse stata una quota vicino al 3 al 4..ma quando invece si discute di una quota che paga 265 volte la posta, a mio modestissimo avviso non ci sono dubbi, si è trattato di un errore riconoscibilissimo.
errore essenziale e riconoscibile determina l'annullamento del contratto in questione ( la giocata).
A mio avviso un'eventuale causa per il riconoscimento dell'ingente somma, sarebbe persa.
Inoltre il sig. Allegro era consapevole del fatto che 265 era una quota sbagliata. Partendo da questo presupposto, considerando il fatto che eurobet ha contattato il giocatore in questione, ritengo che qualsiasi causa intentata potrebbe risultare vana.......e poichè non pagheranno non vedo altra via.
mio modestissimo parere....se dovessero pagare sarei contentissimo per Allegro.