Messaggioda scommettitore siracusano » 19/10/2022 - 21:48
Ovviamente, definire STORICA una sentenza di primo grado viene interpretata in modo distorto dai gestori; e quindi facciamo delle considerazioni opportune per chiarire i fatti:
1) La sentenza della Corte Costituzionale del 2018 dice chiaramente che i gestori sono co-obbligati in solido con il bookmaker, e questo indipendentemente se anteriore al 2016 o meno, per cui LE CLASS ACTION verso la Stanleybet sono sempre legittime, visto che l'Agnello stessa dichiara che l''imposta unica spetta al bookmaker e non al gestore di CTD.
2) L'imposta unica non è una sanzione, ma come dice la sentenza della Cassazione, riportata nel topic precedente spetta sia ai concessionari italiani e sia ai bookmakers esteri.
3) L'unica cosa che può essere contestata non è l'omesso pagamento dell'imposta unica con la sansione del 120% esattamente come per i concessionari, ma, dal 2016 in poi, IL TRIPLO DELLA MEDIA PROVINCIALE calcolato in modo induttivo, se non si forniscono ad ADM igli elementi per calcolarla, come è avvenuto per molti gestori già nel 2016,
4) Nel migliore dei casi, quando ADM sicuramente farà appello ed eventualmente ricorso in Cassazione, sarà la rideterminazione dell'importo da pagare e non il fatto che non va pagato nulla.
5) QUINDI l'imposta unica è sempre dovuta sia dal 2011 al 2015, e sia dopo il 2016. l'unico problema da definire sono le sanzioni del triplo o meno, ma non l'omesso pagamento con sansioni del 120% minimo.
A quanto so, come ho già detto in un commento a un topic precedente, molto probabilmente alcuni gestori faranno un esposto alla magistartura affinchè valuti se esiste il dolo o la colpa grave di queste informazioni DISTORTE che PERCEPISCONO i gestori, che come conseguenza disincentivano le CLASS ACTION.